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(Testo approvato in via definitiva dal Senato della
Repubblica il 16 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294
del 18 dicembre 2000)
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Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
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Art. 1.
(Tutela sanitaria delle
attività sportive.
Divieto di doping)
1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute
individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi
etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping,
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi
della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i
controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute
e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di
tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere
in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di
farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche
degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la
somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a
modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e
certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto
specifico trattamento purchè sia attuato secondo le modalità indicate
nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i
dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso,
l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità
competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni
sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in
pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2.
(Classi delle sostanze
dopanti)
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping a norma
dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29
novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni del Comitato
internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al
settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche
approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle
rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in
classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi
effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non
superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse
modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
(Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione",
che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui
all’articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di
altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le
metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni
e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato
dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche
avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli
anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara;
predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle
pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività
sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli
anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con
gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di
interventi contro il doping.
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della
salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in
modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni
ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive
nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici
e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di
medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le
modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali
con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività
culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p)
del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività
culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e
q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli
ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni
non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per
l’attività della Commissione sono determinati, con il regolamento di
cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
(Laboratori per il
controllo sanitario
sull’attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive
individuate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO
o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni
dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione
stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non
possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le
prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a
carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I
laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza
dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite con
decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell’Istituto,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping secondo le
disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e
sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività
sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei
requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da
quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono
svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono
stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui
al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività
del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante
presso il Comitato medesimo.
Art. 5.
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano
le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività
sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti
di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui
all’articolo 4, comma 3.
Art. 6.
(Integrazione dei
regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le
associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati
sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della
presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure
disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di
rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia
riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per
la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione o
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di
cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze o
pratiche siano considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento
internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti
gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di
cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano
la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione
dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento e
l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli
operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le
attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Farmaci contenenti
sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci
appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli
ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
trasmettere annualmente al Ministero della sanità i dati relativi alle
quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli
ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità
farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito
contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla Commissione,
sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti
informazioni descritte nell’apposito paragrafo "Precauzioni per
coloro che praticano attività sportiva".
3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto
della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero
all’atto della richiesta di variazione o in sede di revisione
quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono
principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche
vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono
prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.
Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta per sei
mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
nonchè sull’attività svolta dalla Commissione.
Art. 9.
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire
100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all’articolo
2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano
idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli
sull’uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche
ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i
risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente
del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di
un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea
dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna
consegue l’interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI,
delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di
promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o
destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o
biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2,
comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico,
dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle
altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla
utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni
e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in
lire 2 miliardi annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo
annue, a decorrere dall’anno 2000, sono posti a carico del CONI.
L’importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI
all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo di ciascun anno
e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
del comma 1 è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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